I vizi redibitori e l’aliud pro alio nella compravendita di cavalli
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Qui tratteremo della garanzia per i vizi della cosa venduta, argomento con nomea conosciuta ma di cui spesso sfugge il reale contenuto. Un altro tema che andiamo ad analizzare per la rubrica Diritto Equestre.
La rilevanza che riveste il tema ci impone di delinearne gli aspetti essenziali. È noto che nel settore equestre le compravendite, nella maggior parte dei casi, vengano concluse oralmente. Il contratto è valido e produttivo di effetti ma può riservare sorprese non sempre piacevoli per l’acquirente che bene farebbe a tutelarsi maggiormente. A tal proposito è opportuna una raccomandazione: quando acquistate il vostro futuro amico equino è raccomandato stipulare la compravendita per iscritto. Vi invito a diffidare di chi tenta di omettere questo requisito promettendo verbalmente qualità che poi rifiuta di sottoscrivere.
La compravendita è un contratto da cui scaturiscono obblighi e diritti per entrambe le parti. L’acquirente deve corrispondere il prezzo nei tempi e con le modalità concordate, il venditore deve consegnare l’animale pattuito e prestare idonea garanzia sia per l’evizione che per i vizi.
La prima impone al venditore di garantire il compratore contro chiunque rivendichi la titolarità del cavallo.
La seconda garantisce che il bene venduto, al momento della conclusione del contratto, è esente da vizi, cioè da difetti che lo rendono inidoneo all’uso cui è destinato o che ne diminuiscano in modo consistente il valore.
La garanzia per vizi nella compravendita di animali è disciplinata dall’art. 1496 del codice civile che prevede che essa sia regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali e, se neppure questi nulla dispongono, dalle norme del codice civile. In particolare il venditore deve garantire che l’animale sia, in primis, quello individuato dalle parti e in secundis che sia immune da vizi, ovvero quelle imperfezioni, difetti, patologie o malattie che si traducono in una carenza di qualità e compromettono la funzionalità dell’animale o diminuiscono il valore.
Perché faccio questa precisazione che può sembrare superflua? Perché le azioni poste a tutela del compratore sono differenti a seconda del tipo di difetto riscontrabile sull’animale acquistato.
Nel caso in cui l’equide consegnato sia completamente diverso da quello oggetto di contratto poiché appartenente ad un genere differente da quello concordato dalle parti oppure avente difetti tali che impediscano di assolvere la sua funzione naturale, non possiamo parlare di vizi redibitori ma della cosiddetta consegna di aliud pro alio, ovvero, tradotto letteralmente: una cosa per un’altra. In questa ipotesi l’acquirente ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di compravendita e il risarcimento dei danni. Si tratta di un’azione che è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c. per i vizi redibitori.
I vizi, invece, sono imperfezioni materiali della cosa tali da incidere sulla sua utilizzabilità o sul suo valore. Riferito alla vendita di animali possiamo dire che si tratta dei difetti, delle patologie o delle malattie che ne compromettono la funzionalità o diminuiscono il suo prezzo (+ informazioni: clicca qui).
Questi vizi, a differenza della consegna di aliud pro alio, sono soggetti a dei termini più stringenti: infatti l’acquirente per poter essere tutelato deve denunciare al venditore l’esistenza del vizio entro otto giorni dalla scoperta e deve agire in giudizio entro un anno dalla consegna.
In presenza di vizio redibitorio nell’animale cosa può ottenere il compratore?
A sua scelta in base all’ art. 1492 c.c., può chiedere:
- la risoluzione del contratto (azione redibitoria) che consiste nella restituzione dell’animale da parte del compratore nelle stesse condizioni in cui si trovava all’ atto della compravendita con restituzione della somma pagata al venditore,
oppure - la riduzione del prezzo (azione estimatoria) consistente in una riduzione del prezzo pattuito a fronte della diminuzione della funzionalità che ne è derivata.
In ogni caso è proponibile l’azione di risarcimento danni.
L’uso o la funzione per la quale l’animale viene acquistato riveste un ruolo importante?
Si! L’uso o la funzione per cui l’equide viene acquistato riveste un ruolo fondamentale: il cavallo può essere comprato per scopi riproduttivi, sportivi e altri.
È evidente che a seconda della funzione cui il cavallo è destinato, allo stesso vengono pretese qualità diverse. A titolo esemplificativo, se si acquista una cavalla per farne una fattrice bisogna prestare attenzione al grado di fertilità e all’apparato riproduttore della stessa.
Il caso: il Tribunale di Roma ha dichiarato inadempiente il venditore che, in seguito a compravendita, non ha consegnato il certificato di fertilità di un purosangue affetto da artrite virale equina.
Ai fini della garanzia per vizi è necessario dimostrare che il venditore è in colpa?
No, il compratore deve limitarsi a dimostrare la sussistenza dei vizi denunciati.
Per farvi comprendere la rilevanza dell’assolvimento di tale onere probatorio, vi cito un caso curioso che ho potuto riscontrare personalmente.
La compravendita ha per oggetto un cavallo di cui era stato garantito il perfetto stato di salute e con il prezzo concordato per una somma di alcune decine di migliaia di euro. Dopo circa 6 mesi dalla consegna l’acquirente lamenta che l’equino manifesta strani movimenti del collo, successivamente qualificati, previa visita e certificazione di un veterinario di fiducia, in tic d’appoggio e carneggio. Nonostante l’avvio di un lungo iter processuale che in questa sede eviterò di spiegarvi nonostante sia molto interessante, il processo si è concluso con il rigetto della domanda dell’acquirente ad ottenere la restituzione del prezzo pagato. Perché? Perché non aveva assolto l’onere probatorio, ovvero non aveva provato in giudizio l’esistenza dei vizi denunciati. Infatti durante il processo veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio, nel corso della quale un veterinario, a seguito di una visita accurata e dell’osservazione del cavallo per circa due ore, non riscontrava alcun ticchio d’appoggio. Per quanto riguarda il corneggio, invece, il cavallo veniva sottoposto ad esercizio prolungato con andature al trotto e al galoppo (preciso che la nuova proprietaria si era opposta ad un esame endoscopico della laringe) e non era udibile nessun suono respiratorio anomalo. In conclusione, la domanda dell’attrice è stata rigettata e, per giunta, condannata a pagare le spese legali.
Vi ho sottoposto questo caso per comprendere l’importanza non solo della tempestiva denuncia dei vizi ma anche della loro effettiva sussistenza nonché della necessità di dimostrarli in giudizio: il mio consiglio, quindi, è quello di sottoporre il cavallo ad una visita accurata qualsiasi possa essere l’azione giudiziaria che intendete intraprendere.
Che accorgimenti è opportuno adottare prima di acquistare un cavallo?
Prima di concludere il contratto di compravendita vi consiglio di far visitare il cavallo da un vostro veterinario di fiducia, anche se dobbiamo considerare come alcuni vizi possano manifestarsi solo successivamente.
La garanzia per vizi è esclusa nel caso in cui l’acquirente fosse a conoscenza dei vizi del cavallo o in caso di loro facile riconoscibilità, salvo che il venditore abbia dichiarato che l’animale fosse esente da qualsiasi vizio.
In caso contrario si considera come se l’acquirente abbia accettato tali vizi riconoscibili o palesati al momento dell’acquisto.
Qualsiasi vizio può essere qualificato come redibitorio?
No, i vizi coperti da garanzia devono presentare determinate caratteristiche.
Essi devono essere precedenti rispetto all’acquisto (vien da sé come non sia possibile accusare il venditore di un vizio sorto successivamente alla sottrazione dalla sua disponibilità), occulti (non palese come già detto e non palesato dal venditore) e gravi (tale da inficiarne le qualità e le funzioni per cui si è acquistato).
In base agli usi locali è possibile identificare alcuni dei vizi redibitori frequenti nei cavalli, come il ballo dell’orso, il ticchio d’appoggio, il corneggio e così via. Questi vizi sono soggetti a garanzia se caratterizzati dai requisiti appena elencati, ovvero precedenti, occulti e gravi.
Tale elenco non può essere considerato esaustivo poiché oltre ai vizi inclusi nelle raccolte di usi e consuetudini (che possono essere anche differenti a seconda degli usi locali), va ricompreso ogni difetto che presenti le suddette caratteristiche e sia tale da rendere il cavallo inadeguato all’utilizzo al quale era destinato.
Spostandoci dalla realtà nazionale ad una visione europea è bene sapere che le normative nazionali sono divergenti. Vi faccio solo qualche esempio: in Belgio in virtù di un regio decreto dell’11.01.2009, gli unici vizi redibitori riconosciuti nella compravendita di cavalli sono la morva e l’anemia infettiva degli equidi; in Francia l’elenco e più esteso, comprendendo l’immobilità, i tic, la zoppia pregressa o intermittente, l’uveite episodica e altre; nel Granducato di Lussemburgo è ricompresa la scabbia. Questa differenza tra le legislazioni nazionali ha conseguenze di non poco conto perché nel mercato cavalli è frequente la vendita in altri Stati.
Al tal proposito concludo evidenziando come sarebbe auspicabile la redazione di un elenco di tutte le malattie ritenute vizi redibitori, mutabile naturalmente, ma che determini ordine e certezza nella compravendita almeno a livello europeo.
Se il nostro amico è sano quando entra nella nostra disponibilità stiamo attenti, usando tutte le precauzioni, a non crearglieli noi, i difetti.
A menzus biere!
(25 aprile 2024) © Avv. Giulio Muceli – riproduzione riservata; foto: © Pinterest
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