Il ruolo dell’istruttore nella compravendita dei cavalli
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Non vi sono dubbi che la compravendita di un cavallo sia un momento molto delicato e, per tale motivo, va affrontato nel modo giusto per evitare di incorrere in errori dovuti alla fretta, alla superficialità o, più semplicemente, alla mancata conoscenza del mondo equestre e dei suoi “grimaldelli”. Per tale ragione, per sviscerare in maniera veramente opportuna il tema, diamo la parola all’Avvocato Marianna Garrone / Diritto Equestre:
È evidente che, nel momento in cui si vuole acquistare un cavallo, oltre agli aspetti riguardanti il prezzo, occorrerà valutare e contemperare sia le caratteristiche, fisiche e comportamentali, dell’animale, sia il livello di preparazione dell’allievo.
La miglior figura in grado di svolgere questo compito è certamente quella dell’istruttore che, peraltro, oltre a rivestire nella vita dei propri allievi una guida tecnica, rappresenta una figura importante dal punto di vista della loro crescita personale, poiché un buon cavaliere non è tale senza possedere quelle caratteristiche di disciplina, rispetto, fiducia e senso di giustizia che solo un buon istruttore saprà tramandare.
L’istruttore, quindi, se da una parte conosce i punti di forza e di debolezza del proprio allievo, dall’altra è sicuramente in grado di individuare con competenza quelli del cavallo proposto in vendita. Di conseguenza, è ritenuto, a ragione, il soggetto più adatto per accompagnare l’allievo durante le trattative per la compravendita di un cavallo.
Ma la fiducia e la gratitudine riposte nel proprio istruttore quando si chiede il suo aiuto per una compravendita di un cavallo possono essere dimostrate attraverso la corresponsione a suo favore di una somma di denaro? Si tende, infatti, a pensare che, in questi casi, proprio grazie al suo expertise equestre, l’istruttore possa pretendere dall’allievo una percentuale sul prezzo di acquisto (generalmente del 10%) del cavallo.
E ancora, l’istruttore può farsi pagare una provvigione anche dal venditore/commerciante del cavallo a fronte dell’attività di intermediazione prestata nell’affare?
Per rispondere a queste domande, occorre innanzitutto capire quali sono le figure giuridiche che, nel processo di compravendita, regolano il rapporto fra allievo e istruttore, da una parte, e istruttore e venditore del cavallo, dall’altra.
Rispetto all’allievo, il rapporto con l’istruttore è, in genere, regolato da un cd. contratto d’opera, ossia quel contratto con cui una parte (in questo caso, l’istruttore) si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio in favore di un’altra (in questo caso, l’allievo), con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione (art. 2222 del Codice Civile).
Accanto alla richiamata figura contrattuale, nell’ambito della compravendita di cavalli, occorre avere bene a mente anche le norme che regolamentano la figura del cd. mediatore, ossia quel soggetto che interviene per mettere in relazione due o più parti al fine della conclusione di un determinato affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 del Codice Civile).
Innanzitutto, per poter esercitare la propria attività un mediatore, oltre a dover dimostrare di possedere determinati requisiti di carattere morale, personale e professionale, deve presentare la cd. Segnalazione Certificata di Inizio Attività alla Camera di Commercio territorialmente competente e, ancor prima, deve essere imparziale e, quindi, non legato a nessuna delle parti coinvolte nell’affare.
Il mediatore che non rispetta i requisiti sopra descritti non avrà diritto ad alcuna provvigione e, se percepita, sarà tenuto a restituirla.
Di regola, un istruttore che accompagna il proprio allievo a provare cavalli non è, né mediatore, né tantomeno imparziale rispetto alle parti coinvolte (allievo/venditore), poiché legato all’allievo da un rapporto contrattuale (che, peraltro, non necessariamente deve rivestire la forma scritta) o, quantomeno, di fiducia.
Nel quadro giuridico sopra descritto, quindi, l’istruttore non potrà pretendere di ricevere da nessuna delle parti coinvolte (allievo/venditore) alcuna provvigione per l’attività di intermediazione prestata e, in ogni caso, sarà tenuto a restituire quanto ricevuto a tale titolo.
Senza entrare in tecnicismi giuridici che introducano in questo contesto anche la figura del cd. mediatore atipico, ci si limita a evidenziare come sia prevista un’unica eccezione a tale gravosa disciplina (che richiede al professionista che voglia ottenere una provvigione il possesso di determinati requisiti e l’imparzialità del ruolo) nel solo caso in cui l’istruttore svolga la richiamata attività di intermediazione occasionalmente. Se tuttavia, come sostenuto da più giudici, per occasionalmente si debba intendere “una volta nella vita”, anche tale eccezione risulterà di difficile applicazione al caso del nostro istruttore.
Chiarito quindi che l’istruttore, di regola, non ha diritto ad alcuna provvigione per l’attività di intermediazione prestata nella compravendita di cavalli, non ci resta che verificare se allo stesso spetti un compenso per l’attività di consulenza prestata al proprio allievo.
La risposta è sicuramente sì, in base agli accordi presi direttamente con l’allievo e, nel caso quest’ultimo sia minorenne, con i suoi genitori.
Perfettamente in linea con quanto sopra decritto la previsione contenuta nel Codice di Etica Professionale emanato dall’A.N.I.E. (Associazione Nazionale Istruttori di Equitazione): “E’ buona norma far rientrare nell’ambito delle proprie prestazioni professionali qualunque attività svolta a favore dei propri assistiti compresa la consulenza per la compravendita di cavalli o di attrezzature sportive. Devono pertanto essere esclusi compensi d’altra natura o riconoscimenti da parte di contraenti terzi”.
Come visto, quindi, l’istruttore ha diritto di ricevere un compenso per l’attività di consulenza prestata a favore dell’allievo, per esempio, per averlo accompagnato a provare il cavallo, per averlo supportato nell’acquisto, per aver selezionato e, magari, provato direttamente il cavallo oggetto di interesse, per aver visionato il curriculum sportivo dell’animale, per essere stato presente al momento della visita di compravendita, per essere stato presente e, magari, aver avuto un ruolo diretto, al momento delle trattative con il venditore, etc.
Anche al fine di determinare il giusto compenso per l’attività di consulenza prestata, è importante, tuttavia, che l’istruttore abbia bene a mente di essere giuridicamente responsabile di una eventuale consulenza errata, della quale quindi potrà essere chiamato a rispondere dal proprio allievo, con la eventuale conseguenza di dover restituire a quest’ultimo quanto percepito e di dovergli risarcire i danni subiti.
In conclusione, se da una parte l’istruttore ha diritto di vedersi riconosciuto un compenso per l’attività di consulenza prestata all’allievo nella compravendita di un cavallo – consulenza della quale tuttavia si assume la responsabilità – dall’altra, per l’attività di intermediazione eventualmente prestata nella vendita, non potrà pretendere alcuna somma a titolo di provvigione, né dal proprio allievo, né a maggior ragione dal venditore/commerciante che ha veduto il cavallo all’allievo.
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